Art. 2.
(Funzioni del Sistema nazionale).

      1. Il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

          a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi;

 

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          b) controllo dei fattori di inquinamento di natura chimica, fisica e biologica e delle altre fonti di pressione ambientale rilevanti;

          c) produzione dell'informazione e della conoscenza ufficiale sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori e sulle pressioni ambientali, sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica delle stesse ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

          d) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale o dalla cui attuazione possano derivare conseguenze sull'ambiente, fornendo prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura, nonché formulando pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed elaborando proposte. Tali attività ineriscono tra l'altro:

              1) le autorizzazioni e gli altri atti altrimenti denominati relativi a specifiche attività;

              2) la valutazione d'impatto ambientale di opere e progetti;

              3) la valutazione ambientale strategica di piani e programmi;

              4) la valutazione e la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali;

              5) gli atti di pianificazione e programmazione;

              6) i progetti aventi finalità di tutela ambientale;

              7) l'elaborazione della normativa tecnica in campo ambientale;

              8) lo sviluppo e la gestione di sistemi di contabilità ambientale;

 

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              9) la redazione di rapporti e relazioni sullo stato dell'ambiente;

          e) supporto tecnico alle amministrazioni competenti per il coordinamento e la integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

          f) collaborazione per la stesura e l'attuazione di programmi di divulgazione ed educazione ambientale nonché di formazione e aggiornamento del personale di enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale;

          g) collaborazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi, con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, con il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e con gli altri corpi con compiti di vigilanza e ispezione;

          h) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti.

      2. Gli elementi conoscitivi derivanti dalle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), costituiscono riferimento ufficiale per le attività di competenza della pubblica amministrazione.
      3. I compiti di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale sono assicurati dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio, di cui all'articolo 4, che li svolge con il contributo e la partecipazione delle altre componenti del Sistema medesimo. Le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico sono finalizzate a rendere omogenee, sul piano nazionale, le attività tecniche del Sistema nazionale. Rientrano nelle funzioni di coordinamento:

          a) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di regolarità

 

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e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di monitoraggio e controllo, la definizione di metodologie per le attività di raccolta e di convalida dei dati e per l'analisi degli elementi di conoscenza ambientale e per l'elaborazione e la diffusione delle informazioni, in relazione agli sviluppi della tecnica, alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea e alle posizioni espresse in materia in ambito internazionale;

          b) la proposta dei livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, e delle corrispondenti risorse da destinare a tali attività, anche in relazione alle specifiche condizioni di pressione ambientale;

          c) la programmazione e la verifica delle attività per l'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale;

          d) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, anche attraverso la realizzazione di specifiche sedi a ciò preposte;

          e) la promozione, l'indirizzo e l'attuazione delle attività di studio e ricerca in materia di attività conoscitiva in campo ambientale.

      4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono considerate funzioni di rilievo nazionale ai fini di cui all'articolo 3, comma 5.